Cass. civile, sez. II del 2012 numero 12278 (17/07/2012)




Le pertinenze sono definite dal codice civile come «le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa». Necessari per la loro identificazione sono, pertanto, il vincolo di destinazione e la durevole funzione di servizio o ornamento: l’uno è requisito soggettivo del rapporto pertinenziale, l’altro oggettivo. In particolare, la pertinenza (cosa accessoria) è caratterizzata dalla funzione di accrescere l’utilità o l’abbellimento della principale. Sicché, nel caso di pertinenza distaccata dal bene principale, tra i beni deve sussistere quella necessaria vicinanza che assicura la funzione suddetta. Tuttavia, vicinanza non significa contiguità tra i beni. Il bene pertinenziale non deve essere necessariamente nello stesso edificio dell’abitazione, né nello stesso isolato, né nella stessa strada, né si può fare una questione di distanza fra l’abitazione e la pertinenza. Piuttosto, è necessario che il bene pertinenziale venga a trovarsi nelle condizioni oggettive a rendere utilità o abbellimento alla cosa principale. L’esistenza di una strada di divisione tra il bene principale e il bene pertinenziale non esclude che il bene pertinenziale possa rendere utilità al bene principale.

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