Cass. civile, sez. II del 2011 numero 28025 (21/12/2011)




Il principio della comproprietà dell'intero muro perimetrale comune di un edificio legittima il singolo condomino ad apportare ad esso (anche se muro maestro) tutte le modificazioni che gli consentano di trarre, dal bene in comunione, una peculiare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini (e, quindi, a procedere anche all'apertura, nel muro, di un varco di accesso ai locali di sua proprietà esclusiva), a condizione di non impedire agli altri condomini la prosecuzione dell'esercizio dell'uso del muro -ovvero la facoltà di utilizzarlo in modo e misura analoghi - e di non alterarne la normale destinazione e sempre che tali modificazioni non pregiudichino la stabilità ed il decoro architettonico del fabbricato condominiale.

In considerazione della peculiarità del condominio degli edifici, caratterizzato dalla coesistenza di una comunione forzosa e di proprietà esclusive, il godimento dei beni, degli impianti e dei servizi comuni è in funzione del diritto individuale sui singoli piani in cui è diviso il fabbricato: dovendo i rapporti fra condomini ispirarsi a ragioni di solidarietà, si richiede un costante equilibrio tra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione, dovendo verificarsi - necessariamente alla stregua delle norme che disciplinano la comunione - che l'uso del bene comune da parte di ciascuno sia compatibile con i diritti degli altri.

Nell’ipotesi in cui durante i lavori di ristrutturazione di un appartamento il proprietario abbia inglobato nella sua porzione esclusiva una parte, per quanto infinitesimale, del bene comune costituito dal ballatoio, attraverso lo spostamento del muro perimetrale condominiale, deve senz’altro escludersi la configurabilità di una servitù in danno del condominio, la quale richiederebbe la sussistenza di due beni appartenenti a soggetti diversi, mentre deve affermarsi l’applicabilità della disciplina sui beni comuni dettata al riguardo dall’art. 1102 c.c. , richiedendosi al giudice del merito di valutare l’esistenza di un pregiudizio al diritto di transito e di accesso a carico degli altri condomino a causa della realizzazione dell’opera contestata.

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