Cass. civile, sez. II del 2009 numero 2569 (02/02/2009)


L'iniziale partecipazione di uno dei coniugi ad una società di persone ed i suoi successivi aumenti, ferma la distinzione tra la titolarità e la legittimazione all'esercizio dei diritti nei confronti della società che essi attribuiscono al socio, rientrano tra gli acquisti che, a norma dell'art. 177, lett. a) c.c., costituiscono oggetto della comunione legale tra i coniugi, anche se effettuati durante il matrimonio ad opera di uno solo di essi. Detti aumenti non rientrano pertanto nella categoria dei beni personali, a meno che non si incorra in una delle ipotesi di cui all'art. 179 c.c.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2009 numero 2569 (02/02/2009)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti