Cass. civile, sez. II del 2008 numero 14664 (03/06/2008)


In base all'art. 917, comma II, c. c., qualora la distruzione degli argini o l'impedimento al flusso delle acque sia dovuto all'opera di uno dei proprietari, le spese di riattamento dovranno essere sopportate soltanto da lui ed egli sarà tenuto anche al risarcimento dei danni secondo gli ordinari principi della responsabilità per fatto illecito, che non possono prescindere dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa, che deve sempre caratterizzare la condotta, commissiva o omissiva, del soggetto chiamato a risponderne.

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