Cass. civile, sez. II del 2007 numero 1381 (23/01/2007)


La presunzione di avvenuta estinzione del debito è presupposto per l'applicazione dell'art.2959 c.c., superabile solo dal giuramento o dall'ammissione che l'obbligazione non è stata estinta. Deriva da quanto precede, pertanto, che erroneamente il giudice del merito fa applicazione della disposizione in questione, qualora il convenuto abbia sempre contestato la sussistenza dell'obbligazione, negando l'autenticità della propria sottoscrizione su alcuni buoni di consegna, così tenendo una linea difensiva incompatibile con la presunzione di estinzione dell' obbligazione, mettendone in discussione la stessa esistenza e a maggior ragione negandone la estinzione.

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