Cass. civile, sez. II del 2006 numero 10716 (10/05/2006)


La costituzione di una servitù prediale per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell'art.1062 c.c. postula l'esistenza, al momento in cui il fondo viene diviso tra più proprietari, di opere permanenti, visibili e destinate obiettivamente al suo esercizio dall'unico originario proprietario. Deve escludersi, pertanto, l'anzidetta costituzione allorché risulti che le opere assuntivamente destinate all'esercizio della servitù siano state realizzate dopo che il fondo, inizialmente unico, è stato diviso tra più proprietari.

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