Cass. civile, sez. II del 2004 numero 17394 (30/08/2004)


L'articolo 1068, comma 1, del Cc fa espresso divieto al proprietario del fondo servente di trasferire la servitù in luogo diverso da quello in cui essa è stata stabilita originariamente, così che il proprietario del fondo dominante il quale sostiene che la servitù, che il proprietario del fondo servente assume essere estinta o prescritta, si è trasferita in altro luogo, deve fornire la prova del suo assunto, tenuto presente che l'asserito trasferimento deve risultare in maniera inequivoca da un accordo dei proprietari dei fondi, in quanto esso si pone come eccezione al divieto di legge, e che i presupposti del trasferimento della servitù previsti dall' articolo 1068 del Cc sono di carattere obiettivo tanto che, in mancanza di essi, nemmeno al giudice è consentito il trasferimento della servitù.

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