Cass. civile, sez. II del 2003 numero 8806 (30/05/2003)


Nell' ipotesi di clausola penale eccessiva, la riduzione è consentita, ai sensi dell' art.1348 del Cc, avuto riguardo all' interesse del creditore all' adempimento quale poteva prevedersi al momento della stipulazione della clausola, dovendosi escludere che l' entità concreta del pregiudizio subito dal creditore costituisca un parametro decisivo, atteso che proprio la stipulazione della clausola esclude la rilevanza dell' effetto pregiudizio: il tutto al fine di impedire che detta clausola si traduca in una pena privata e la penale possa tradursi in un abuso del diritto del creditore. (Nella specie, in cui il giudice aveva fatto riferimento "all' interesse reciproco delle parti" la Suprema corte ha affermato che la circostanza non significava affatto che egli non avesse tenuto conto dell' interesse del creditore all' adempimento e che erroneamente il ricorrente pretendeva che il giudice del merito avrebbe dovuto tener conto dell' effettivo pregiudizio subito dal creditore a seguito dell' inadempimento).

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