Cass. civile, sez. II del 2003 numero 6516 (24/04/2003)


Per la validità di una compravendita immobiliare è necessario che l'oggetto sia determinato, ovvero determinabile in base a elementi contenuti nel relativo atto scritto (pertanto documentabili e non estrinseci all'atto), dovendosi ravvisare il requisito della determinatezza o della determinabilità nell'inequivocabile identificazione dell'immobile compravenduto per il tramite dell'indicazione dei confini o di altri dati oggettivi incontrovertibilmente conducente al fine e idonei a non lasciare margine di dubbio sull'identità del suddetto immobile. Deriva, da quanto precede, pertanto, che al detto fine non può invocarsi un documento estraneo al contratto (nella specie: licenza di costruzione) il quale, in quanto estrinseco al contratto, non può supplire alle evidenziate carenze in ordine all'individuazione dell'oggetto della compravendita.

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