Cass. civile, sez. II del 2003 numero 4532 (27/03/2003)


Le innovazioni del fondo dominante possono incidere in due modi sul contenuto della servitùe cioè sia allorchè incidono sulla natura ed estensione della utilitas che ne costituisce l'oggetto e sulle esigenze che la servitù è destinata a soddisfare, sia allorchè, pur lasciando immutata l'essenza della servitù, incidano sulle modalità concrete di esercizio di essa in maniera tale da rendere più gravosa la condizione del fondo servente. Nella prima ipotesi l'innovazione è assolutamente vietata in quanto essa altera il contenuto essenziale della servitù per cui non occorre alcun altra indagine per stabilirne l'illiceità. Nella seconda ipotesi, è necessario, perché si impinga nel divieto di cui all'articolo 1067 del Cc, che, in dipendenza delle modificazioni apportate al fondo dominante e dalla loro incidenza sulle modalità di esercizio della servitù, il fondo servente subisca un pregiudizio effettivo, che deve essere accertato caso per caso. Ove il danno, almeno potenziale, non sussista affatto, non scatta il divieto di cui all'articolo 1067 del Cc per cui restano leciti quei miglioramenti suggeriti dalla tecnica o quelle modificazioni che in diverso modo consentono l'esercizio di una servitù uguale per quantità e qualità.

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