Cass. civile, sez. II del 1999 numero 1366 (18/02/1999)


La convenzione di lottizzazione, con la quale il Comune autorizza i privati a costruire secondo il progetto approvato e riceve in proprietà le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ovvero le aree destinate a questo scopo, non consta necessariamente di un negozio giuridico unico, ma, in concreto, può risultare da una serie di atti negoziali con efficacia obbligatoria e reale, che si integrano a vicenda per lo scopo e per il contenuto, e che si raccolgono ad unità nell'effetto precettivo proprio del negozio di convenzione, dal cui complesso si attuano e l'intento del Comune di autorizzare la costruzione da parte dei privati e il volere di questi di cedere al Comune la proprietà delle opere di urbanizzazione o delle aree a ciò destinate. Perciò, inserito nel negozio complessivo, l'atto - con cui l'originario proprietario dei terreni edificabili, in adempimento dell'obbligazione assunta con gli acquirenti, cede gratuitamente al Comune la proprietà delle aree destinate all'urbanizzazione - non può considerarsi come autonomo atto di liberalità, come tale revocabile fino all'accettazione della controparte, ma come adempimento dell'obbligazione già assunta nell'ambito del negozio di vendita dei terreni ed accettata preventivamente dal Comune con la stipulazione della Convenzione posta in essere con gli acquirenti delle aree fabbricabili.

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