Cass. civile, sez. II del 1999 numero 1204 (13/02/1999)


Ai fini dell'esercizio dell'azione di reintegrazione ex art. 1168 cod. civ., il presupposto dell' "animus spoliandi" è da ritenersi insito nel fatto stesso del privare altri del possesso in modo violento o clandestino, ciò implicando la consapevolezza da parte dell'autore dello spoglio di agire contro la volontà espressa o presunta del possessore, indipendentemente dalla convinzione dell'agente di operare secondo diritto.

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