Cass. civile, sez. II del 1995 numero 616 (19/01/1995)


Anche nell'appalto di opera pubblica l'appaltatore, essendo tenuto a rilevare, nei limiti delle sue capacità tecniche e delle cognizioni richiestegli quale imprenditore del particolare ramo, eventuali carenze ed errori, nelle disposizioni impartitegli dal committente o dal direttore dei lavori nominato dallo stesso, è responsabile per i danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera anche se derivanti dall'imperfezione del progetto, a meno che non dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto a seguirlo, quale nudus minister, nella ragionevole opinione che dalla fedele attuazione di esso non sarebbe derivato alcun danno a terzi. (Nella specie, in base al principio suddetto, la S.C., ha confermato la sentenza di merito che aveva affermata la responsabilità dell'appaltatore per i danni arrecati ad un fondo dalla mancata progettazione e realizzazione, nella costruzione di un impianto sportivo, di un sistema di convogliamento e raccolta delle acque meteoriche, in base al rilievo che i requisiti tecnico-operativi e professionali dell'appaltatore avrebbero dovuto consentirgli di rendersi conto dei pericoli insiti nella lacuna anzidetta e di segnalarli a committente).

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