Cass. civile, sez. II del 1995 numero 11521 (04/11/1995)


Il venditore di un bene immobile destinato ad abitazione, quando non vi siano patti contrari, ha l'obbligo di dotare tale bene della licenza di abitabilità senza della quale esso non acquista la normale attitudine a realizzare la sua funzione economico-sociale e tale requisito giuridico essenziale ai fini del legittimo godimento e della commerciabilità del bene non può essere sostituito dalla definizione della pratica di condono e dal rilascio della concessione o autorizzazione per le opere abusive eseguite né dal certificato di agibilità dell'edificio ai fini della sua destinazione alberghiera perché‚ in base all'art. 35 della legge 28-2-1985, n. 47 la concessione o autorizzazione in sanatoria non esclude l'esigenza del certificato di abitabilità o agibilità e l’agibilità non attiene alla utilizzazione per uso abitativo, per la quale é specificamente richiesta abitabilità.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1995 numero 11521 (04/11/1995)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti