Cass. civile, sez. II del 1994 numero 475 (20/01/1994)


La richiesta dell'intervento del notaio in relazione ad un trasferimento immobiliare può configurarsi quale mera domanda di pubblica certificazione da concretarsi nell'autenticazione delle sottoscrizioni apposte dalle parti, in presenza del notaio stesso, in calce ad un documento redatto da altro professionista o dalle parti stesse, ma può anche avere carattere pieno laddove con essa si intenda incaricarlo della stesura di un contratto nella sua qualità di professionista esperto nella relativa materia. Nel primo caso, considerati i limiti dell'incarico ricevuto, il notaio non è comunque tenuto all'effettuazione delle visure ipotecarie e catastali. Nel secondo caso, viceversa e prescindendo dalla forma contrattuale scelta dal notaio (atto pubblico o scrittura privata), lo stesso incorre in colpa professionale se non effettua o quantomeno non informa le parti circa l'opportunità di effettuare le dette visure.

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