Cass. civile, sez. II del 1992 numero 1136 (03/02/1992)


Allorché il titolare del diritto di nuda proprietà di un bene trasferisca tale diritto a terzi (a titolo gratuito od oneroso), lo stesso non ha l'obbligo di consegnare la cosa all'acquirente, perché appartenendo la disponibilità materiale della stessa all' usufruttuario, egli non è giuridicamente e sostanzialmente in grado di effettuare detta consegna. Pertanto, se alla morte dell' usufruttuario taluno, per fatto proprio successivo al trasferimento della nuda proprietà, accampi diritti sulla cosa, è il cessionario ed attuale proprietario che deve ricorrere all'azione giudiziale per respingere l'attentato che ne deriva alla sua proprietà ed eventualmente per ottenere il rilascio del bene da chi senza titolo lo detenga, senza che il venditore della nuda proprietà gli debba alcuna garanzia per circostanze o situazioni temporalmente e oggettivamente avulse al diritto da lui trasferito.

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