Cass. civile, sez. II del 1991 numero 8122 (20/07/1991)


L'estensione di una servitù convenzionale e le modalità del suo esercizio devono essere descritte dal titolo, da interpretarsi con i criteri dettati dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ., in quanto compatibili con la materia in esame. Peraltro, ove la convenzione contrattuale non consente di dirimere i dubbi al riguardo, come quando, nel costituire una servitù di passaggio, si limiti a prevedere soltanto il diritto di transito senza altre specificazioni, il giudice è tenuto a ricorrere al criterio sussidiario del contemperamento delle esigenze del fondo dominante con il minore aggravio del fondo servente, tenendo conto, con riferimento all'epoca della convenzione, dello stato dei luoghi, della naturale destinazione dei fondi e di tutti gli elementi mediante i quali di norma è possibile individuare le esigenze del fondo dominante che le parti hanno inteso soddisfare con la costituzione della servitù, senza che, di conseguenza, gli sia consentito di introdurre particolari modalità, che, non indicate dalle parti, non siano corrispondenti ad uno specifico tipo di servitù previsto dalla legge.

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