Cass. civile, sez. II del 1991 numero 4559 (26/04/1991)


La nullità prevista, a tutela delle cose di interesse storico e artistico, dall' art. 61 della legge 1 giugno 1939 n. 1089 per le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalla legge stessa o senza l' osservanza delle condizioni e modalità da essa prescritte, è di carattere relativo, essendo stabilita nell' interesse esclusivo dello Stato e non può, quindi, essere dedotta dai privati o essere rilevata di ufficio dal giudice.

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