Cass. civile, sez. II del 1990 numero 8444 (20/08/1990)


Nel caso di fidejussione solidale e cioè quando non sia stato espressamente pattuito il beneficium excussionis, il termine semestrale previsto dall'art. 1957 cod. civ., entro il quale il creditore deve proporre le sue istanze a pena di decadenza del suo diritto verso il fidejussore, è interrotto anche dalla domanda proposta contro il solo fidejussore.

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