Cass. civile, sez. II del 1989 numero 2923 (20/06/1989)


Qualora un complesso residenziale, composto da più palazzine, ciascuna con un proprio distinto condominio e propri organi rappresentativi, abbia spazi e manufatti in godimento comune, questi debbono ritenersi soggetti al regime della comunione in genere, non a quello del condominio degli edifici, difettandone i relativi presupposti. Pertanto, la nomina di un amministratore dei beni comuni, anche al fine della sua legittimazione ad agire per la tutela dei medesimi, non può discendere da deliberazione resa a norma dell' art. 1136 cod. civ., ma postula una manifestazione di volontà di tutti i partecipanti, ovvero le diverse procedure all' uopo contemplate dal regolamento contrattuale della comunione.

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