Cass. civile, sez. II del 1985 numero 3575 (14/06/1985)


L' unico soggetto legittimato ad effettuare l' electio amici è quello che, nel contratto per persona da nominare, tale facoltà si sia riservata, mentre l' altro contraente, fino a che non abbia notizia della dichiarazione di nomina e della relativa accettazione del nominato, nessun rapporto ha con questo, il quale non può opporgli la convenzione intercorsa fra se stesso e la parte che si era obbligata a nominarlo, ma non lo abbia fatto, per sostituirsi alla medesima (contro la quale può eventualmente agire per il risarcimento dei danni derivatigli dall' inadempienza di detto obbligo) al fine della manifestazione di volontà necessaria per subentrare nel contratto.

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