Cass. civile, sez. II del 1984 numero 2277 (09/04/1984)


L'obbligo del mediatore di comunicare, ai sensi dell'art.. 1759, comma primo, cod. civ., alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso, non è limitato alle circostanze conoscendo le quali le parti o taluna di essa non avrebbero dato il consenso a quel contratto, ma si estende anche alle circostanze che avrebbero indotto le parti a concludere quel contratto con diverse condizioni e clausole. Il dovere di imparzialità che incombe sul mediatore è, infatti, violato - e da ciò deriva la sua responsabilità - tanto nel caso di omessa comunicazione di circostanze che avrebbero indotto la parte a non concludere l'affare, quanto nel caso in cui la conoscenza di determinate circostanze avrebbero indotto la parte a concludere l'affare a condizioni diverse. Poiché per "conclusione dell'affare" da cui nasce il diritto del mediatore alla provvigione deve intendersi il compimento di un atto in virtù del quale si sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l'adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno, la conclusione di un contratto preliminare è sufficiente a far sorgere quel diritto, nonché a far sorgere la responsabilità del mediatore ex art.. 1759 cod. civ., senza doversi attendere la conclusione del contratto definitivo.

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