Cass. civile, sez. II del 1981 numero 1250 (04/03/1981)


Il modo di acquisto della proprietà dei beni mobili previsto dallo art 1153 cod civ richiede, oltre al possesso di buona fede, l'esistenza di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento del diritto, requisito, questo, che deve essere provato da chi lo allega a proprio favore, non potendo presumersi in base alla semplice consegna della cosa, che può derivare anche da rapporti non traslativi del diritto di proprietà.

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