Cass. civile, sez. II del 1980 numero 2555 (18/04/1980)


Il diritto di tenere alberi a distanza inferiore a quella legale costituisce una vera e propria servitù affermativa, come quella che impone un pari al proprietario di un fondo e permette una più ampia utilizzazione del fondo limitrofo dove l' albero è mantenuto a distanza non legale dal confine: ne consegue che, in mancanza di un titolo di acquisto della servitù (contratto, destinazione del padre di famiglia, usucapione), può sempre esigersi l' estirpazione degli alberi piantati a distanza non legale dal confine, trattandosi di una facoltà inerente al diritto di proprietà, come tale imprescrittibile.

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