Cass. civile, sez. II del 1979 numero 3088 (28/05/1979)


Affinché le parti possano addivenire a un nuovo assetto degli interessi che non poterono avere vita mediante un negozio affetto da nullità assoluta, occorre che il negozio sia rinnovato, non nel senso di riprodurlo, ma nel senso di compierlo ex novo per sottrarlo all' influenza della preesistente situazione antigiuridica: questo scopo non potrebbe conseguire, per il tassativo disposto dell' art. 1423 Cod. civ., mediante convalida del negozio nullo nè, tanto meno, facendo riferimento per relationem al contenuto del negozio stesso.

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