Cass. civile, sez. II del 1978 numero 711 (15/02/1978)


Poiché la revoca del mandato per giusta causa esige la comunicazione precisa e circostanziata di questa, il mandato conferito anche nell' interesse del terzo, il quale non si estingue per revoca, salvo che ricorra una giusta causa, non può estinguersi per revoca tacita.

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