Cass. civile, sez. II del 1977 numero 3352 (28/07/1977)


L'anstalt e le società fiduciarie del Liechtenstein, ossia le società di capitali che, secondo le leggi possono essere costituite da una sola persona fisica, possono essere considerate come persona giuridica nell'ordinamento italiano sia perché, ai sensi dell'art. 16 Disp. Prel. cod. civ., l'ente che, costituito in Italia, non potrebbe conseguire la personalità giuridica, può, se costituito in uno stato estero ove gli sia attribuita detta personalità, vederla riconosciuta in Italia purchè sia rispettata la condizione di reciprocità ( ciò che si verifica nella fattispecie, valendo nel Liechtenstein il Trattato di commercio italo - svizzero del 27 gennaio 1923, riconoscente la libertà di stabilimento nei rispettivi territori delle società costituite o autorizzate secondo la legge degli stati stipulanti); sia perché l'atto di riconoscimento della personalità giuridica dell'anstalt e delle società fiduciarie, anche se contrasta con la norma inderogabile di cui all'art. 2332 cod. civ., secondo cui la mancanza di pluralità dei soci fondatori è causa di nullità dell'atto costitutivo delle società per azioni, non può ritenersi contrario all'ordine pubblico. Peraltro, per l'attività svolta in Italia si applicano all'anstalt le norme di diritto interno, tra cui l'art. 2362 cod. civ., onde per le obbligazioni sociali risponde illimitatamente il socio unico.

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