Cass. civile, sez. II del 1977 numero 3342 (26/07/1977)


Si ha fedecommesso de residuo, valido secondo il codice civile abrogato, e non legato di usufrutto, nel caso in cui il testatore, pur definendo il chiamato come usufruttuario dell'asse, gli attribuisca la facoltà di vendere e di dare in garanzia i beni ereditari secondo il suo incontrollabile arbitrio, con la precisazione che, alla morte del beneficiario, la proprietà dei cespiti rimasti nel patrimonio di costui si devolvera a terzi. Tale principio opera anche se la facoltà di alienare sia stata prevista per l'ipotesi in cui il beneficiario venga a trovarsi in stato di bisogno, tutte le volte il riferimento a questo stato valga come semplice raccomandazione del disponente, per essere l'apprezzamento dello stato di bisogno rimesso alla valutazione del chiamato. Sia per l'art. 1159 Cod. civ. vigente, come per l'art. 2137 Cod. civ. abrogato, il titolo idoneo a trasferire la proprietà di beni immobili, richiesto per l'usucapione decennale, deve consistere in un negozio traslativo a titolo particolare e non può essere, quindi, ravvisato in atti diretti ad attuare un acquisto mortis causa. A maggior ragione deve, inoltre, escludersi che l'elemento del titolo e della trascrizione richiesto dalle citate norme possa essere riscontrato nella sola denuncia di successione, costituendo quest'atto una mera dichiarazione di scienza, richiesta dalla legge esclusivamente ai fini fiscali ed utilizzata dal codice civile quale semplice strumento di trascrizione ai soli fini della continuità. (Nella specie, il ricorrente, assumendo che il testamento conteneva un semplice legato di usufrutto, lamentava che il giudice del merito non avesse dichiarata la nullità della clausola testamentaria, che riconosceva al beneficiario la facoltà di vendere o di dare in pegno i beni ereditari, perché estranea al contenuto tipico del diritto di usufrutto. La S.C. ha respinto il ricorso, enunziando il principio di cui in massima).

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