Cass. civile, sez. II del 1976 numero 4395 (22/11/1976)


In materia di contratto di compravendita con oggetto illecito, se è vero che l' illiceità deve essere accertata con riferimento al dato oggettivo dell' esistenza di una norma imperativa e di un contrasto con questa, l' illiceità medesima, tuttavia, produce effetti diversi sulla validità del contratto a seconda del rilievo da essa assunto nei riguardi della volontà dei contraenti. Ed, invero, se costoro hanno posto scientemente in essere la pattuizione avente oggetto illecito, il contratto è affetto da nullità, se, invece, l' illiceità è ignorata dalle parti, siffatta ignoranza si riflette sull' intento negoziale quale vizio del consenso ed importa l' annullabilità del contratto per errore.

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