Cass. civile, sez. I del 2014 numero 21494 (10/10/2014)



L’elargizione di una somma di denaro quale mezzo per l'unico e specifico fine dell'acquisto di un immobile da parte del destinatario, che il disponente intenda in tal modo beneficiare, si configura come una liberalità che, in quanto avente ad oggetto l'immobile e non già la somma di denaro, è qualificabile come donazione indiretta, con la conseguenza che, ove il donatario risulti coniugato in regime di comunione legale, il bene non resta assoggettato al predetto regime, ai sensi dell’art. 179, comma I, lett. b), c.c., senza che risulti necessario, a tal fine, che l’attività del donante si articoli in attività tipiche, essendo invece sufficiente la dimostrazione del collegamento tra il negozio-mezzo e l’arricchimento del soggetto onorato per spirito di liberalità.

L’intento perseguito attraverso l’elargizione, consistente nel beneficiare il destinatario attraverso l’acquisto a del bene anziché con la mera somministrazione di una somma di denaro, rappresenta soltanto il criterio per l’individuazione dell’oggetto della liberalità, costituito nel primo caso dal bene e nel secondo dall’importo in denaro, e l’elemento di differenziazione tra la fattispecie della donazione indiretta, ricorrente nella prima ipotesi, e quella diretta, configurabile nella seconda. tale criterio assume rilievo ai fini dell’individuazione della forma necessaria per la realizzazione dello scopo di liberalità, che nel caso della donazione diretta è costituita dall’atto pubblico, richiesto a pena di nullità dall’art. 782 c.c., mentre per la donazione indiretta è quella prescritta per il negozio tipico utilizzato per il conseguimento del predetto scopo, in quanto l’art. 809 c.c., nel dichiarare applicabili le norme che disciplinano la donazione agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall’art. 769 c.c., non richiama anche l’art. 782 c.c.; l’applicazione di tale principio consente pertanto di affermare la validità della donazione indiretta, ancorché posta in essere in forma diversa dall’atto pubblico, ma non esclude la necessità della relativa prova, che nel caso dell’acquisto effettuato con denaro del donante presuppone la dimostrazione dell’effettiva dazione del relativo importo all’alienante o al donatario.

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