Cass. civile, sez. I del 2013 numero 319 (09/01/2013)




L'azione esercitata dal curatore del fallimento ai sensi dell'art. 146 della legge fallimentare ha natura contrattuale e carattere unitario ed inscindibile. Risultando frutto della confluenza in un unico rimedio delle due diverse azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c.: pertanto l'attore è tenuto a fornire esclusivamente la prova delle violazioni commesse e del nesso di causalità tra le stesse ed il danno verificatosi mentre incombe ad amministratori e sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva. con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti.

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