Cass. civile, sez. I del 2013 numero 13081 (27/05/2013)




Ai fini della sussistenza del nesso causale tra l'omesso controllo della contabilità da parte dei sindaci e la mancata tempestiva dichiarazione di fallimento, deve ritenersi necessario non solo dimostrare che l'omissione dei controlli aveva consentito la prosecuzione dell'attività e, quindi, il prodursi dell'evento dannoso, ma anche, come richiesto dall'art. 2407, comma II, c.c., che l'effettuazione dei controlli avrebbe consentito di evitare il danno, alla stregua di una prognosi postuma condotta secondo il principio della regolarità causale.

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