Cass. civile, sez. I del 2007 numero 1609 (24/01/2007)


Allorchè le rispettive leggi nazionali dei coniugi siano insuscettibili di un'applicazione cumulativa (come nella specie, stante l'inconciliabilità della legge italiana - della moglie - prevedente la comunione dei beni, quale regime legale, e quella austriaca - del marito - stabilente invece, al riguardo, la separazione dei beni), deve applicarsi per analogia la disposizione, dettata in materia di rapporti personali tra coniugi, dell'art. 18 delle preleggi, nel testo risultante a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della parte che stabiliva l'applicazione della legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio (Corte cost., sentenza n. 71 del 1987); pertanto, in applicazione del suddetto criterio, anche i rapporti patrimoniali tra coniugi, al pari di quelli personali, devono intendersi regolati dall'ultima legge nazionale che sia stata loro comune durante il matrimonio (nel caso all'attenzione della Corte, quella italiana, avendo anche il marito successivamente conseguito la cittadinanza italiana).

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