Cass. civile, sez. I del 2001 numero 11859 (20/09/2001)


L'errore fattuale che dà luogo a responsabilità civile del giudice, tanto nella sua errata affermazione quanto nella sua errata negazione, deve dipendere non già da un grado insufficiente di diligenza impiegato nell'attività accertativa e valutativa, quanto proprio dall'assenza totale di ogni analisi degli atti del procedimento dai quali risulti incontestabilmente l'insussistenza o la sussistenza del fatto rispettivamente affermato o negato; ne segue che non può ravvisarsi errore rilevante ai sensi delle lett. b) e c) dell'art. 2 l. 13 aprile 1988 n. 117 nelle ipotesi in cui il giudice abbia ritenuto una determinata situazione di fatto senza elementi pertinenti, ovvero sulla scorta di elementi insufficienti, che però abbiano formato oggetto di esame e valutazione, trattandosi in tal caso di errato apprezzamento dei dati acquisiti, nè può qualificarsi come rilevante l'errore riscontrato "a posteriori" dal giudice del gravame sulla base del controllo esercitato sull'attività valutativa.

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