Cass. civile, sez. I del 1998 numero 11801 (22/11/1998)


La giusta causa della revoca dell'amministratore societario, quale ragione di disconoscimento al mandatario del danno prodotto dall'anticipato scioglimento del rapporto (art. 2383, comma 3, c.c.), può derivare anche da fatti non integranti inadempimento, ma richiede pur sempre un "quid pluris", rispetto al mero dissenso (alla radice di ogni recesso ad nutum), ossia esige situazioni sopravvenute (provocate o meno dall'amministratore stesso) che minino il pactum fiduciae, elidendo l'affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e le capacità dell'organo di gestione.

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