Cass. civile, sez. I del 1995 numero 567 (19/01/1995)


Con riguardo al danno provocato dallo scoppio di una bombola di gas, nell'ipotesi in cui non si fornisca la prova della causa dello scoppio, possono operare cumulativamente la presunzione di responsabilità a carico del produttore-distributore, quale esercente attività pericolosa, e quella a carico dell'utente, quale custode, riferendosi a due comportamenti od omissioni differenti ed essendo la prima prospettabile anche quando la bombola sia passata, a seguito della consegna, nella disponibilità dell'utente.

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