Cass. civile, sez. I del 1977 numero 4902 (12/11/1977)


Qualora un comitato, che abbia svolto non opera meramente promozionale, ma concreta attività di attuazione di uno scopo programmato e duraturo, attraverso l' utilizzazione di beni e a tal fine destinati e vincolati, venga successivamente ad evolversi in un ente munito di personalità giuridica, nelle forme dell' associazione riconosciuta o della fondazione, il quale mantenga immutato quello scopo ed i beni caratterizzati da inerenza alla sua realizzazione, i rapporti giuridici posti in essere dai componenti del comitato, medesimo, in stretta connessione con il perseguimento delle sue finalita, non si estinguono per effetto dell' indicata vicenda evolutiva, ma si conservano e vengono acquisiti dall' ente dotato di personalità giuridica, ferma restando la responsabilità personale e solidale dei predetti componenti.

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