Cass. Civile, sez. Unite del 2025 numero 34681 (29/12/2025)



Il privilegio speciale immobiliare che, ai sensi dell’art. 316, comma 2, c.p.p., assiste i crediti da reato della parte civile si costituisce solo per effetto della trascrizione del sequestro conservativo penale sui beni dell’imputato o del responsabile civile di modo che, in deroga all’art. 2748, comma 2, c.c., il conflitto con i crediti ipotecari è regolato in base all’anteriorità degli adempimenti pubblicitari, con la conseguenza che, se l’ipoteca è iscritta anteriormente alla trascrizione del sequestro, il credito assistito da ipoteca volontaria è preferito a quelli privilegiati ex art. 316, comma 2, c.p.p..

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