Cass. civile, sez. II del 2022 numero 28580 (03/10/2022)



Il quarto comma dell’art. 793 cod.civ. dispone che la risoluzione per inadempimento dell’onere da cui è gravata la donazione può essere chiesta dal donante o dai suoi eredi “se preveduta nell’atto di donazione”. Il disposto dell’articolo è stato interpretato nel senso che “la risoluzione della donazione, per inadempimento dell’onere imposto al donatario, è consentita, ai sensi dell’art. 793, quarto comma, cod.civ., solo in ipotesi di espressa previsione nel relativo atto”.

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