Cass. civile, sez. II del 2022 numero 14531 (09/05/2022)
La responsabilità solidale dell'acquirente per il pagamento dei contribuiti dovuti al condominio dal venditore è limitata al biennio precedente all'acquisto, trovando applicazione l'art. 63, comma 2, disp. att. cod.civ., e non già l'art. 1104 cod.civ., atteso che, ai sensi dell'art. 1139 cod.civ., le norme sulla comunione in generale si estendono al condominio soltanto in mancanza di apposita disciplina.