Cass. civile, sez. II del 2022 numero 12202 (14/04/2022)
In tema di condominio, la proprietà della colonna d'aria (cioè lo spazio sovrastante il lastrico solare), non costituendo oggetto di diritti e quindi di proprietà autonoma rispetto a quella del lastrico solare, va intesa come il diritto del proprietario di quest'ultimo di utilizzare tale spazio mediante sopraelevazione; ciò peraltro non comporta l'esonero dall'obbligo di corrispondere agli altri condòmini l'indennità prevista dall'art. 1127 cod.civ., salvo che non vi sia rinunzia a quest'ultima da parte di tutti i proprietari dei piani sottostanti.
Il diritto di sopraelevazione di cui all'art. 1127 c.od.civ. si configura non solo in caso di realizzazione di nuovi piani o nuove fabbriche, ma anche nei casi in cui il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio condominiale trasformi locali preesistenti mediante l'incremento delle superfici e delle volumetrie, indipendentemente dall'altezza del fabbricato, atteso che l'indennità prevista dalla norma trae fondamento dall'aumento proporzionale del diritto di comproprietà sulle parti comuni conseguente all'incremento della porzione di proprietà esclusiva.