Cass. civile, sez. II del 2019 numero 7680 (19/03/2019)




Dal momento che la trascrizione sui registri immobiliari si basa sul criterio della ricerca per nome del soggetto cui si riferisce, qualora, per errore della Agenzia del Territorio, la trascrizione, ancorché la nota sia stata correttamente redatta, sia stata eseguita a carico di persona diversa dall'alienante dell'immobile, si può produrre l'invalidità della formalità pubblicitaria e la sua conseguente inopponibilità ai terzi in buona fede (che non hanno l'onere di esaminare altri atti o documenti ovvero il registro generale d'ordine). La correzione dell'errore effettuata in un tempo successivo alla trascrizione di pignoramenti effettuati da creditori in buona fede, non può sortire effetti "ex tunc" sanando l'irregolarità originaria in pregiudizio di tali creditori.

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