Cass. civile, sez. II del 2018 numero 24923 (09/10/2018)




Gli acquisti immobiliari in Italia di società svizzere non necessitano di autorizzazione, secondo la condizione di reciprocità, solamente nel caso in cui l'immobile sia adibito a stabilimento permanente di un commercio, di un'industria, di un'altra impresa esercitata in forma commerciale, di un'azienda artigianale o di una libera professione.
La prova dell'esistenza della condizione di reciprocità di cui all'art. 16 delle preleggi sul trattamento dello straniero incombe, in caso di contestazione, su quest'ultimo, qualora detta condizione si ponga come fatto costitutivo del diritto da lui azionato; ove, al contrario, il medesimo straniero sia convenuto in giudizio per accertare, con riferimento ad un suo acquisto, il mancato rispetto di tale condizione, è l'attore a dovere dimostrare questa circostanza. Il giudice del merito, al fine di compiere il relativo accertamento, può avvalersi di tutte le risultanze istruttorie ritualmente acquisite agli atti, a prescindere dalla loro provenienza. (Nella specie, era contestata la nullità dell'acquisto di un immobile, situato in Italia, da parte della convenuta, una società di diritto svizzero, per mancato rispetto della condizione di reciprocità, da valutare ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), della legge federale svizzera del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi ad opera di persone non residenti in Svizzera).

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