Cass. civile, sez. II del 2017 numero 1606 (20/01/2017)
Elenco dei capitoli
In tema di immissioni (nella specie di rumori ed esalazioni provocati dallo svolgimento di attività di officina), i mezzi di prova esperibili per accertare il livello di normale tollerabilità ex art. 844 c.c. costituiscono tipicamente accertamenti di natura tecnica che, di regola, vengono compiuti mediante apposita consulenza d'ufficio con funzione "percipiente", in quanto soltanto un esperto è in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone, l'intensità dei suoni o delle emissioni di vapori o gas, nonché il loro grado di sopportabilità per le persone, potendosi in tale materia ricorrere alla prova testimoniale soltanto quando essa verta su fatti caduti sotto la diretta percezione sensoriale dei deponenti e non si riveli espressione di giudizi valutativi. In ogni caso, i criteri dettati dal D.M. 16 marzo 1998 attengono al superamento dei valori limite differenziali di immissione di rumore nell'esercizio e nell'impiego di sorgente di emissioni sonore, di cui all'art. 6, co. 2, della L. n. 447/1995 e, perseguendo la finalità pubblica di proteggere la salute mediante la predisposizione di un apposito illecito amministrativo, operano nei rapporti tra P.A. e privati sulla base di parametri meno rigorosi di quelli applicabili, nei singoli casi, ex art. 844 c.c., sicché le disposizioni ministeriali sulle modalità di rilevamento dei rumori cd. "a tempo parziale" non rilevano ai fini del giudizio di tollerabilità ai sensi della richiamata disposizione codicistica. Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non é, invero, mai assoluto, ma relativo proprio alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (c.d. criterio comparativo), sicché la valutazione ex articolo 844 c.c., diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell’uomo medio e, dall’altro, alla situazione locale. Spetta, pertanto, al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell’ambito della stessa, supponendo tale accertamento un’indagine di fatto, sicché nel giudizio di legittimità non può chiedersi alla Corte di Cassazione di prendere direttamente in esame l’intensità, la durata, o la frequenza dei suoni o delle emissioni per sollecitarne una diversa valutazione di sopportabilità.