Cass. civile, sez. II del 2016 numero 23895 (23/11/2016)




Il contratto atipico di mantenimento (o vitalizio alimentare o assistenziale) è caratterizzato essenzialmente dall'aleatorietà, la cui individuazione postula la comparazione delle prestazioni: la capitalizzazione della rendita reale del bene capitale trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitalizzante. La comparazione dev'essere svolta secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento al momento di conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a detta epoca, in ordine alla vita ed alle esigenze assistenziali del vitaliziato.

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