Cass. Civile, sez. I del 2025 numero 7105 (17/03/2025)



La tesi giuridica secondo cui l’atto di quietanza non sarebbe soggetto a pubblicità immobiliare e, per questo, non ci sarebbe obbligo di trattenerlo a raccolta e lo si potrebbe rilasciare in originale, è priva di fondamento, sia in considerazione delle singole disposizioni di legge, sia in ordine al sistema della pubblicità immobiliare. Infatti, la quietanza è elemento necessario e imprescindibile della surrogazione per volontà del debitore; in attesa che venga sottoscritto dal creditore originario (la ‘vecchia’ banca) l’atto separato di quietanza, la surrogazione non ha effetto, la ‘portabilità’ del mutuo non può in alcun modo operare. Da ciò scaturisce l’obbligo dell’annotamento nei Registri immobiliari, secondo gli articoli 161, comma 7 quater, T.U.B. e 1202 c.c. e, per conseguenza, l’obbligo per il notaio, ex art. 72 L.N., di conservare l’atto a raccolta. L’art. 135, comma 4, della legge notarile, secondo il quale se il notaio, in occasione della formazione di uno stesso atto, contravviene più volte alla medesima disposizione, si applica una sola sanzione, determinata fino all’ammontare massimo previsto per tale infrazione tenendo conto del numero delle violazioni commesse, non opera in caso di plurime infrazioni identiche compiute in atti diversi , non potendo il giudice interferire nella discrezionalità del legislatore con l’estendere all’ambito degli illeciti disciplinari quanto previsto, in tema di continuazione, da altri settori dell’ordinamento. Circa le modalità di composizione del collegio giudicante della Co.Re.Di., in ragione della provenienza del notaio coinvolto, non incide sulla validità della decisione il fatto che alla stessa abbia concorso un notaio appartenente al medesimo distretto del notaio sub iudice, le cui garanzie appaiono adeguatamente assicurate dagli istituti della ricusazione e dell’astensione.

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