Cass. civile, sez. I del 1985 numero 5126 (18/10/1985)


La partecipazione ad una società di persone in qualità di socio d'opera, senza cioè conferimento di beni e con un apporto di attività di lavoro, implica non soltanto il diritto alla distribuzione degli utili, ma anche il diritto, in caso di scioglimento del rapporto sociale, ad una liquidazione della quota proporzionata alla partecipazione ai guadagni (art. 2289 cod. civ.), in relazione agli incrementi patrimoniali conseguiti dalla società. Ne deriva che l'atto di recesso di detto socio, ancorchè accompagnato dalla dichiarazione di nulla pretendere nei confronti della società o degli altri soci, deve ritenersi tassabile con imposta di registro, ai sensi e nel vigore dello art. 8 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269, quale atto liquidativo di detta quota, e quindi soggetto ad imposta graduale (non proporzionale), in applicazione dello stesso trattamento contemplato per la divisione fra comproprietari o coeredi.

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