Mancata trascrizione della domanda giudiziale di accertamento de servitù prediale. Inopponibilità al terzo acquirente. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 28779 del 17 ottobre 2023)
Nel caso in cui colui che agisce per l’accertamento o la tutela di un proprio diritto di servitù prediale che assume violato, non trascriva la relativa domanda giudiziale, la sentenza che definisce tale giudizio non è opponibile, a norma del combinato disposto degli art. 111 c.p.c., comma 4, e art. 2653 cod.civ., n. 1, a chi acquista il fondo servente nel corso del processo ed abbia trascritto il suo titolo, senza che possa rilevare che a suo tempo sia stato regolarmente trascritto l’atto costitutivo della servitù, con la conseguenza che il terzo acquirente è legittimato a proporre contro la detta sentenza pronunciata in un giudizio, a cui è rimasto estraneo, l’opposizione di terzo ordinaria prevista dallo art. 404 c.p.c., comma 1.