Decreto legislativo 231/2001: Persone giuridiche soggette a diretta responsabilità per gli illeciti commessi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i princìpi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n. 300;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana il seguente decreto legislativo:
Capo I - Responsabilità amministrativa dell'ente
Sezione I
Princìpi generali e criteri di attribuzione
della responsabilità amministrativa
Art. 1 Soggetti
Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
Art. 2 Principio di legalità
L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.
Art. 3 Successione di leggi
L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.
Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.
Art. 4 Reati commessi all'estero
Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.
Art. 5 Responsabilità dell'ente
L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.
Art. 6 Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente
Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:
a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:
a) individuare le attività nel cui àmbito possono essere commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.
Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.
È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.
Art. 7 Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente
Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
L'efficace attuazione del modello richiede:
a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
Art. 8 Autonomia delle responsabilità dell'ente
La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:
a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.
Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.
L'ente può rinunciare all'amnistia.

Commento

Una vera e propria rivoluzione per quanto attiene al regime della responsabilità amministrativa degli enti, in connessione con l'attività penalmente illecita dei soggetti che le impersonano.
Il sistema di attribuzione della responsabilità amministrativa riguarda potenzialmente ogni ente (dotato o meno di personalità giuridica, avente o meno finalità lucrativa), con l'espressa esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli altri enti pubblici non economici (art.1 d.gls. 231/2001). L'art. 5 del testo normativo pone a fondamento della responsabilità (imperniata pur sempre nel principio di legalità) due requisiti. Il primo, avente natura oggettiva, consiste nel fatto che il reato debba esser stato commesso nell'interesse dell'ente o a vantaggio del medesimo. Il secondo requisito è di carattere soggettivo: il reato deve esser posto in essere da persone (fisiche) che rivestono "funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente… nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo…" oppure da "persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza" di uno dei soggetti già citati.
L'art.6 d.lgs. cit. consente comunque all'ente di sottrarsi ad ogni sanzione qualora fornisca una precisa prova liberatoria. Essa consiste nel dar conto che l'organo dirigente aveva adottato ed efficacemente attuato…"modelli di organizzazione e di gestione idonei a provenire reati della specie di quello verificatosi", che il compito di vigilare sull'osservanza di detti modelli fosse stato attribuito ad un organo dell'ente dotato di poteri autonomi, che colui che ha commesso l'illecito penale abbia fraudolentemente eluso i detti modelli di organizzazione e, infine, che non vi sia stata "omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'organo deputato ai controlli.
L'art.5 prosegue indicando gli elementi che debbono necessariamente esser previsti nel modello organizzativo (le attività "a rischio" di commissione di reato, i protocolli di formazione della volontà dell'ente in relazione a detti possibili illeciti penali, etc.).
All'ultimo comma della citata disposizione viene infine prevista la confisca del profitto che l'ente abbia tratto dal reato.
L'art.8 del d.lgs. in esame prescrive la responsabilità dell'ente anche nell'ipotesi in cui l'autore del reato non risulti essere identificabile, non sia imputabile o il reato venga dichiarato estinto per causa diversa dall'amnistia.
Il sistema sanzionatorio di cui alla novella è composito. L'art. 9 prevede al I° comma sanzioni di carattere amministrativo (sanzione pecuniaria, sanzione interdittiva, confisca, pubblicazione della sentenza), al II° comma specificando le sanzioni interdittive nell'interdizione all'esercizio dell'attività, nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni, nel divieto di contrattare con la p.a., nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi, nel divieto di fare pubblicità ai beni o servizi prodotti o commercializzati.
Il capo II del testo normativo disciplina la responsabilità patrimoniale dell'ente (art.27) nonché l'influenza sulla responsabilità delle vicende modificative dell'ente (trasformazione: art.28, fusione: art.29, scissione: art.30 e 31). Il procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative è minuziosamente disciplinato dagli artt.34 e ss. (art.34: disposizioni processuali applicabili; art.35 estensione della disciplina relativa all'imputato; art.36 attribuzioni del giudice penale; art.37 casi di improcedibilità; art.38 riunione e separazione dei procedimenti; art.39 rappresentanza dell'ente; art.40 difensore d'ufficio; art.41 contumacia dell'ente; art.42 vicende modificative dell'ente nel corso del processo; art.43 notificazioni all'ente. Notevole rilevanza giocano anche le disposizioni afferenti alle prove (art. 44) nonché alle misure cautelari (artt. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54). Quanto alla fase preliminare cfr. gli artt. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. Sono stati altresì contemplati procedimenti speciali (art.62: giudizio abbreviato, art.63 applicazione della sanzione su richiesta; art.64: procedimento per decreto). Il giudizio e l'eventuale fase del gravame vengono regolamentati dagli artt. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. L'esecuzione infine è trattata negli artt. 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82).

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