Cassazione Civile Sez. III 13691/2001: Art. 1805 cod.civ. applicabile anche al deterioramento della cosa
L'art.1805, secondo comma, cod.civ.- a norma del quale il comodatario che impiega la cosa per uso diverso, o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito - benchè faccia riferimento solamente al perimento della cosa, è applicabile anche al deterioramento della stessa.